Statuto dell’associazione
STATUTO
DEFINIZIONE E FINALITA’
Articolo 1
E’ costituito ai sensi degli articoli 36 e segg.del Codice Civile ,una associazione non riconosciuta e senza fini di lucro che assume la denominazione di “Vivi il Sulcis” – codice fiscale …………………. –con sede ad Iglesias in Via Venezia 56.
L’Associazione è un centro di vita associativa ,autonomo ,pluralista ,a carattere volontario ,democratico ,progressista. Non persegue finalità di lucro . E’ in ogni caso vietata la distribuzione ,anche in modo indiretto ,di utili o avanzi di gestione ,nonché fondi ,riserve o capitale durante la vita dell’Associazione.
Articolo 2
Lo scopo principale dell’Associazione è quello di promuovere attività culturali ,sportive ,turistiche e ricreative,nonché servizi ,contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci.
Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali ,ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma di ignoranza ,di intolleranza,di violenza,di censura ,di ingiustizia ,di discriminazione ,di razzismo ,di emarginazione ,di solitudine forzata ,sono potenziali settori di intervento dell’Associazione .In particolare organizzare attività nonché servizi quali:
Gestire e /o partecipare a mostre,dibattiti,convegni,concorsi letterari e fotografici;
Promuovere e gestire attività editoriali;
Organizzare cicli di film,concerti,iniziative musicali e teatrali;
Avanzare proposte agli enti pubblici,stipulando convenzioni e richiedendo contributi e partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale;
Partecipare a consorzi di gestione di iniziative o strutture a carattere culturale;
Promuovere iniziative di turismo sociale e culturale in Italia o all’estero;
Promuovere iniziative atte alla salvaguardia dell’ambiente e del nostro habitat;
Organizzare tombole e sottoscrizioni sociali;
Organizzare occasionali raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori ,in concomitanza di celebrazioni ,ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
Organizzare corsi di attività fisico motoria e sportive;
Gestire impianti sportivi;
Ricercare sponsorizzazioni e pubblicità;
Redazione e stesura progetti per conto terzi;
Coordinamento eventi;
Direzione artistica;
Consulenze artistiche di vario tipo;
Promozione e pubblicità eventi;
Ufficio stampa per conto terzi;
Grafica ;
Stampa materiale pubblicitario(manifesti,locandine,flyer etc.)
Distribuzione materiale pubblicitario;
Pubblicità su (radio,tv,giornali);
Produzioni artistiche (opere pittoriche , scultoree ,murales, scenografie,allestimenti artistici.);
Acquistare beni mobili e immobili ,trascrivendo i relativi acquisti a norma dell’Articolo 2659 c.c
L’Associazione ,per il raggiungimento dei propri scopi sociali ,potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ,immobiliari,creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
I SOCI
Articolo 3
Il numero dei soci è illimitato e vi possono aderire cittadini di ogni sesso,razza,nazionalità e convinzione religiosa.
Il nuovo socio,per aderire all’Associazione ,dovrà far richiesta al Consiglio Direttivo o a un Consigliere a tal scopo delegato .Agli aspiranti soci sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto e il rispetto della civile convivenza.In caso di rifiuto l’aspirante socio può rincorrere all’Assemblea Sociale.
Lo status di socio ,una volta acquisito ha carattere permanente ,e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo Articolo 6.Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio,introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Articolo 4
Lo status di socio comporta l’osservanza del presente statuto e dei deliberati dagli organi sociali.Tutti i soci aderenti acquisiscono gli stessi diritti e doveri individuati dallo statuto o dai regolamenti interni .I soci che hanno compiuto la maggiore età possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo ,di modifica dello statuto e dei regolamenti e di nomina degli organi direttivi dell’Associazione.
Articolo 5
La qualifica di socio si perde per:
Decesso
Non osservanza e rispetto dello statuto e dei regolamenti interni.
Delibera in tal senso il Consiglio Direttivo .Il socio espulso può presentare ricorso avverso alla decisione dell’Assemblea dell’Associazione ,che delibera in merito.
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE
Articolo 6
Il patrimonio sociale e mobiliare dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
Beni mobili ed immobili proprietà dell’Associazione;
Da quote sociali,contributi elargiti ,erogazioni e lasciti diversi;
Da proventi delle attività svolte ,sia istituzionali che commerciali;
Dal fondo di riserva;
Articolo 7
L’esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31°dicembre di ogni anno.Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’assemblea ordinaria dei soci per l’approvazione,unitamente alla previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo attinente alle linee generali di attività dell’Associazione.Il residuo attivo di bilancio di ogni esercizio sarà accantonato al fondo di riserva ,a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’Articolo 2 e per nuovi investimenti del patrimonio sociale.
L’ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 8
L’assemblea è costituita da tutti i soci.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria ,e viene convocata tramite avviso scritto ,contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno ,da esporsi presso la sede sociale almeno sette giorni prima oppure provvede diversamente il consiglio direttivo.
Articolo 9
L’assemblea ,sia ordinaria che straordinaria ,valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ,in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti ,delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci sulle questioni poste all’ordine del giorno ,salvo le eccezioni di cui all’Articolo 11.La seconda convocazione può avere luogo quindici minuti dopo la prima.
Articolo 10
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento ,proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci ,non è ammessa la validità della maggioranza in seconda convocazione ,perciò è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto.
Per deliberazioni riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione ,valgono le norme di cui all’articolo specifico.
Articolo 11
L’assemblea ordinaria viene convocata una volta l’anno nel periodo 1° gennaio /31 maggio.Delle deliberazioni e decisioni prese dall’assemblea ne verrà data adeguata informazione e pubblicizzazione ai soci.
L’assemblea :
Approva il bilancio consuntivo e preventivo ,indica le linee di sviluppo dell’associazione;
Opera le scelte fondamentali ,delibera sull’operato degli organismi esecutivi e rappresentativi;
Esercita la propria azione affinché le attività svolte siano in linea con il presente statuto;
Decide le modalità elettive del Consiglio Direttivo ed il numero di soci che ne dovranno far parte;
Elegge la commissione elettorale composta ,oltre al Presidente del C.D uscente ,da altri quattro soci.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un quinto dei soci aventi diritto di voto.
Articolo 12
Il consiglio direttivo viene eletto dai soci secondo le modalità approvate dall’Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci e restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione ,è il responsabile di ogni attività dello stesso ,convoca e presiede il consiglio;
Il Vicepresidente :coadiuva il Presidente e ,in caso di assenza od impedimento di questi ,ne assume le mansioni;
Il Segretario : cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione ,redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente,presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.
Il consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti le altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.
Articolo 14
Il Consiglio Direttivo:
Esegue il mandato esecutivo deliberato nel programma assembleare;
Redige i bilanci ,stipula tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;
Formula un regolamento interno da sottoporre all’approvazione dei soci;
Delibera sull’ammissione dei soci e su eventuali azioni disciplinari;
Cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
Decide le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti ,e viceversa se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.
Articolo 15
Il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominate,che potranno partecipare alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà ,per gestire le varie attività dell’Associazione :
Di aprire le relazioni economiche (compresi apertura di c/c bancari intestati all’Associazione )che riterrà opportune in conformità con le finalità sociali.
Di avvalersi della collaborazione o della prestazione professionale di tecnici ed esperti che possono essere anche non soci prevedendo per queste prestazioni adeguati .
Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite e saranno eventualmente rimborsate le sole spese inerenti all’espletamento dell’incarico.
Articolo 16
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese :i consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni ,sia ordinarie che straordinarie.Decade il consigliere dopo 6 mesi di assenza dai lavori del consiglio.Il consigliere decaduto o dimissionario è sostituito ,ove esista ,dal socio risultato primo escluso all’elezione del consiglio;diversamente a discrezione del Consiglio.Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei consiglieri .Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’assemblea entro 15 giorni.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 17
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno la metà più uno dei soci iscritti all’Associazione ,in un assemblea convocata con invito scritto personale a tutti i soci .
L’assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio mobiliare e finanziario residuo ,dedotte le eventuali passività :tali beni non possono essere sudditi tra i soci ,ma devono essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità ,in conformità con quanto previsto dall’ articolo 111 comma 4 quinquies , lett b del DPR 917/96 ,procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
Per quanto non previsto nel presente statuto o nel regolamento interno ,decide l’Assemblea ai sensi del codice civile delle leggi vigenti.